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Forme di divorzio Ucraina e come divorziare con un'ucraina.

 

La legge sul divorzio in Ucraina offre le seguenti possibilità:

 1) divorzio in Ucraina consensuale avanti un tribunale dell’Ucraina,

 2) divorzio giudiziale in Ucraina sempre avanti il tribunale dell’Ucraina territorialmente competente,

 3) divorzio in municipio ucraino (zags Ucraina), con accordo tra le parti.

 

News sul divorzio in Ucraina! È opportuno segnalare che dal 2021, i tribunali ucraini in tema di ricorso per divorzio in Ucraina, da parte di un cittadino straniero, pretendono, a pena di inammissibilità del processo, anche se già in corso, delle attività e legalizzazioni di documenti in Italia, che devono essere necessariamente prodotti da Studi legali abilitati in Italia. In altri termini, i ricorsi "stilizzati" presentati in proprio tramite agenzie ucraine, spesso proposti a mezzo posta ai tribunali ucraini, per il divorzio con ucraina, non sono più ammissibili avanti i tribunali in Ucraina. 

Questo Studio legale internazionale per l'Ucraina, essendo abilitato  alla professione forense tanto in Ucraina che in Italia, ha già attivato la nuova procedura per i propri assistiti, senza nulla incidere sul regolare svolgimento dei processi già in corso o da celebrare. 

Nei primi due casi di modalità per divorziare in Ucraina, trattandosi di emanazione di un giudicato formale di un tribunale ucraino tramite la sentenza di divorzio in Ucraina, si concretizzano tutti i crismi di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012, che integra l'art. 64, della legge italiana n° 218/1995. Pertanto, la sentenza di divorzio in Ucraina viene registrata in Italia direttamente senza eccezioni ed opposizioni da parte della Pubblica Amministrazione italiana. Sul punto è stato precisato da giurisprudenza oramai granitica che il sistema italiano di diritto privato n. 218 del 1995, ha descritto, con l'art. 64, un meccanismo di riconoscimento di ordine generale (riservato in sé alle sole sentenze), valido per tutti tipi di controversie, ivi comprese perciò anche quelle in tema di rapporti di famiglia e presupponente il concorso di tutta una serie di requisiti descritti in questa disposizione normativa; rispetto ad un tale modello operativo di ordine generale. Quanto al rispetto dei diritti essenziali della difesa, va rilevato che deve emergere dalle decisioni delle Corti ucraine, come la parte italiana ha effettivamente adottato una difesa al giudizio di divorzio, promosso in Ucraina, con opportuna difesa tecnica.

 

Per quanto attiene alla citata terza forma di divorzio in Ucraina, avanti lo zags (ufficio dello stato civile del comune in Ucraina), la questione della validità in Italia di detta forma di divorzio in Ucraina è esposta a numerose censure con rigetti in fase di trascrizione e riconoscimento in Italia. Infatti, non è insolito per questo Studio, essendo abilitato alla professione forense in Italia ed autorizzato ad esercitare in Ucraina, di ricevere incarichi per intervenire avanti le Autorità italiane che rifiutavano la registrazione di detta forma di divorzio in Ucraina. Il motivo è insito in questioni fondamentali dal punto di vista di diritto. Gli articoli 65 e 66 della legge n° 218 del 1995, recanti disposizioni in merito all'art. 65, “Riconoscimento di provvedimenti stranieri” ed all'art. 66, “Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria”, in sé riportano un inciso essenziale nel finale proprio dell’ultimo comma di cui all’art. 65, richiamato anche nel successivo articolo, che testé statuisce: “purché […] siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.” La citata legge ha affidato all'art. 65 la predisposizione di un meccanismo complementare più agile di riconoscimento - allargato, di per sé alla più generale categoria dei provvedimenti (riservato all'esclusivo ambito delle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia in essere o dei diritti della personalità e non dei rapporti di cessazione degli effetti civili del matrimonio o estinzione del matrimonio che evidentemente sono riservati alla previsione dell'art. 64) il quale, nel richiedere il concorso dei soli presupposti della non contrarietà all'ordine pubblico e dell'avvenuto rispetto dei diritti essenziali della difesa (difesa che ovviamente non può essere esercitata avanti uno zags, poiché non è previsto da nessuna norma che il coniuge possa interferire con lo zaks con la nomina di un avvocato). Il tutto considerato che in Ucraina dal 2018, al pari dell'Italia, la difesa tecnica con avvocato abilitato ad esercitare avanti i tribunali e le corti ucraine è obbligatoria di legge, pertanto non può essere invocata l'autodifesa. 

 Appare evidente, per quanto sopra, che un italiano che firma un divorzio in lingua ucraina avanti lo zags in Ucraina, non potrà mai essere tutelato dal punto di vista difensivo per più ragioni: assenza ufficiale per impossibilità di nomina di un avvocato abilitato ad esercitare avanti i tribunali e le corti in Ucraina; assenza di conoscenza certificata del diritto ucraino; assenza di conoscenza certificata della lingua ufficiale ucraina (con diploma di livello almeno B/2 di lingua dell'Ucraina) e della comprensione della effettiva valenza giuridica dell'istituto del divorzio avanti lo zags in Ucraina.

Per i suesposti motivi, essendo lesi i diritti essenziali di difesa previsti espressamente dalla legge in favore del cittadino italiano, di cui all’art. 65, legge 218/1995, gli ufficiali di Stato civile italiani, a ragion veduta, rifiutano la trascrizione del divorzio in Ucraina realizzato avanti lo zags in Ucraina o addirittura, se è stata erroneamente effettuata la registrazione la revocano anche dopo tempo, trattandosi di nullità insanabile, comunicando al divorziato l'annullamento della procedura per contrasto con la normativa imperativa italiana. L'ordinamento prevede dei metodi per sanare tali situazioni, operando direttamente in Ucraina. 

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