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Consulenza ed assistenza per la tutela patrimoniale nel matrimonio in Ucraina o con la coniuge ucraina

anche in Italia. 

Il procedimento di stesura del contratto matrimoniale.

Va premesso che i patti, accordi o contratti prematrimoniali in Ucraina sono legittimi e

praticamente sono equiparati alla separazione dei beni in Italia, con previsioni non derogabili

nemmeno in sede giudiziale.

Fasi:

1) trattativa documentata e con effettivo contraddittorio per dimostrare che vi è stata

una trattativa che ha portato all'incontro delle volontà tra le parti;

2) redazione atto in formato compatibile ai regimi giuridici tra l'Ucraina e l'Italia;

3) predisposizione e formalizzazione dell'atto bilingue in ucraino ed italiano;

4) sottoscrizione di tutte le parti, compreso gli avvocati che hanno assistito i coniugi;

5) stipula e registrazione presso un notaio in Ucraina.

Chi può stipularlo ed  a cosa serve il patto prematrimoniale o matrimoniale. 

Oggi i coniugi, contestualmente alla domanda di trascrizione di matrimonio all’estero possono scegliere il regime patrimoniale di coppia. Non scegliendolo -il regime patrimoniale- vige per legge il regime di comunione legale dei beni, sia per il matrimonio ucraino che per quello italiano. Lo Studio, se ci sono beni che non si desiderano condividere o è sconsigliato farlo, in costanza di matrimonio, consiglia di optare per la separazione dei beni, dato che le migliorie sui beni in stato di coniugio rientrano nell’eventuale comunione.

La legislazione dell'Ucraina consente che gli sponsali possano decidere, prima di celebrare l’unione o anche in un secondo tempo, di negoziare con atto stipulato da un avvocato a firma congiunta ed autenticata da notaio, il quale atto andrà a definire i rapporti economici futuri, tutelandosi reciprocamente in caso di una eventuale separazione o divorzio.

Se il matrimonio è celebrato in Italia, il contratto prematrimoniale può accompagnare la registrazione in Ucraina come se fosse stato celebrato in loco. Con la registrazione anzidetta, nella malaugurata ipotesi di problemi coniugali, se un coniuge dovesse decidere di adire la giustizia ucraina per il divorzio, comunque, il coniuge italiano sarà tutelato dal patto matrimoniale regolarmente registrato. 

Il patto prematrimoniale è un contratto ad ogni effetto di legge ucraina, con contenuto giuridico patrimoniale tra le parti. In gergo tecnico un negozio. Da qui i presupposti per avere validità ed effetto giuridico sono: il rispetto di parametri giuridici appropriati, chiari e stringenti. Va premesso che, il punto in discorso si appesantisce sul principio che il rapporto espleta i suoi riflessi non sono in Ucraina ma anche in Italia. Ovviamente i casi che interessano questo Studio vanno a coinvolgere giuridicamente anche gli istituti giuridici italiani, ucraini, comunitari ed internazionali con annessa giurisprudenza e trattati internazionali. 

Da qui la necessità di un servizio oculato e specialistico. Troppo spesso, purtroppo, accade che persone si siano rivolte a "consulenti" che hanno trattato la questione dal solo punto di vista ucraino, senza tener conto delle complicanze inerenti le diverse giurisdizioni. 

Negozi prematrimoniali che non tengano in debito conto, ad esempio e non solo della "convenzione di Vienna", ratificata nel 1986 anche dall'Ucraina, e modificata di recente nel 2015, sono destinati di subire gli annullamenti dei tribunali italiani, ucraini ed europei. Da qui la necessità di stipulare un atto dettagliato e preciso, corretto anche nella forma e compatibilità del contenuto ai dettami specie della Suprema corte di cassazione Italiana, dell'Ucraina, Corte di giustizia europea e CEDU. 

L'atto deve prevedere gli stringenti parametri dottrinali e giurisprudenziali riguardo la presenza,  sopravvenienza di figli anche non conosciuti "pur se extra matrimonio"; la tutela dei diritti indisponibili ed quindi irrinunciabili di legge. In breve la previsione deve tutelare ambo i coniugi e le parti a loro legate, anche non conosciuti o non ancora nati in maniera appropriata e senza preclusioni o abusi di diritto o posizione dominante. 

Quanto in breve espresso, fa sì che ben si percepisca la particolare professionalità che impone la stipula di un atto privato così ampio e dettagliato con effetti plurilaterali in diversi regimi giuridici. 

Risoluzione del contratto matrimoniale in Ucraina.

Va premesso sul punto, che il contratto prematrimoniale e patto matrimoniale in Ucraina è risolvibile, quindi può essere reso privo di effetti ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice di famiglia ucraino.

Il citato articolo 102, afferma sotto il titolo "Risoluzione del contratto di matrimonio: su richiesta di uno dei coniugi, il contratto di matrimonio può essere risolto con decisione del tribunale per motivi di notevole rilevanza, in particolare in caso di impossibilità della sua esecuzione".

Inoltre, ed in maniera più penetrante, l'art. 103 del Codice di famiglia dell'Ucraina, stabilisce sul "riconoscimento del contratto di matrimonio non valido: un contratto di matrimonio su richiesta di uno dei coniugi o di un'altra persona, i cui diritti e interessi sono violati dal presente contratto, può essere dichiarato nullo con decisione del tribunale per i motivi stabiliti dal codice civile dell'Ucraina" .

L'articolo che precede favorisce la possibilità di impugnare la nullità del contratto prematrimoniale in Ucraina per tutte le possibili situazioni che in astratto offre il Codice civile ucraino. Addirittura, la legge ucraina dà la possibilità a terze persone lese di impugnare il contratto matrimoniale in Ucraina, quali ad esempio i parenti della coniuge che si sentono lesi da quanto stipulato. Questo lascia prevedere una casistica enorme di possibilità che devono essere prese in considerazione in maniera professionale prima di redigere l'atto ed al fine di evitare gravi risultati futuri. Detto Articolo evidenzia che il contratto prematrimoniale in Ucraina può essere sempre e comunque impugnato in tribunale, anche in concomitanza di divorzio o addirittura successivamente quale motivo di revisione del divorzio stesso in Ucraina.

A parere di questo Studio, al fine di evitare che il contratto venga impugnato ai sensi del Codice della famiglia dell'Ucraina, dopo anni di esperienza, si può affermare che l'atto obbligatoriamente va stipulato in doppia lingua, con la previsione espressa che in caso di conflitto sull'interpretazione dell'accordo, deve esserci prevalenza della lingua ucraina. Il motivo è presto detto, viene stipulato l'atto in Ucraina. Diverse convenzioni potrebbero indurre di ritenere che il coniuge "forte economicamente", abbia importo le proprie volontà e, da qui, un vizio del consenso. Quindi la clausola risulterebbe vessatoria. Questo è uno solo dei punti da vagliare. 

Dato seguito all'accordo, è consigliabile, specie a futura memoria, coinvolgere ambo i coniugi e documentare l'avvenuta trattativa, non una parte forte che propone, dispone e l'altra silente: sarebbe un errore irrimediabile e censurabile nelle opportune sedi.  

L'atto va redatto con traduttore abilitato alla doppia lingua, previa sottoscrizione di un legale italiano ed uno ucraino. Ovviamente il legale italiano rappresenterà il connazionale e viceversa. Nulla vieta che gli stessi siano interni allo stesso studio legale. 

Fatto ciò, l'atto e relativi allegati vanno registrati da notaio ucraino per l'Ucraina e presso il comune di residenza italiano  quale divisione dei beni in Italia e presso la conservatoria.  

Per riassumere: lo Studio in merito a quanto esposto sul punto del matrimonio e contratto matrimoniale o prematrimoniale, ha un'ampia conoscenza della Legge di riferimento in Ucraina ed Italia ed è abilitato in Ucraina ed Italia ad esercitare tutti i diritti degli assistiti avanti tutti i tribunali e le corti di appello di ambo gli Stati. Lo Studio all’occorrenza può presentare istanze, ricorsi, produrre documenti e visure, validare registri, registrare soggetti singoli, sodalizi e domande.  Sempre lo Studio ha facoltà di estrarre, inoltrare e richiedere certificati e copie sullo stato socioeconomico di qualsiasi entità pubblica o privata.  

Regime fiscale ed il trasferimento degli immobili in comune tra i coniugi in Italia,

nel caso di divorzio in Ucraina dello straniero.

L’importanza di un contratto prematrimoniale inoppugnabile.

 

Il trasferimento di un immobile sito in Italia, va esente dalla tassa di bollo e di registro anche se il procedimento di divorzio si è concluso all’estero, ad esempio in Ucraina tra una ucraina ed uno straniero. Pertanto, detto indirizzo pur se nascente da altro Stato, nel caso di specie la Spagna, è da ritenere oltremodo valido per il divorzio di uno straniero in Ucraina (n. d r.).

Il chiarimento arriva dall’Agenzia dell’Entrate, in merito al caso di un divorzio concluso consensualmente all’estero, e avente ad oggetto il passaggio di proprietà da un coniuge all’altro di alcuni immobili siti in Italia.

L’accordo di divorzio stipulato all’estero concernente beni immobili siti in Italia è esente dall’imposta di registro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 351/2023 (testo in allegato).

Nel caso specifico e quindi applicabile al divorzio in Ucraina ed inequivocabilmente al contratto prematrimoniale redatto in Ucraina e riportato nella sentenza di divorzio con espressa dicitura dell’accorso in ogni sua parte. I coniugi avevano acquistato immobili in Italia, ma avevano poi ottenuto il divorzio all’estero e, per l’appunto, con una convenzione matrimoniale di ripartizione e aggiudicazione dei beni della comunione matrimoniale, avevano regolato i propri rapporti patrimoniali decidendo di trasferire gli immobili italiani ad uno solo dei due. Gli stessi hanno proposto quindi interpello all’Agenzia delle Entrate italiane per sapere se la tassazione del citato atto, potesse beneficiare dell’esenzione dell’imposta di registro come avviene per i trasferimenti patrimoniali relativi alle separazioni e ai divorzi conclusi in Italia.

Secondo la legge italiana (art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74) infatti, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione egli effetti civili del matrimonio, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di divorzio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

La Corte Costituzionale ha esteso l’esenzione del tributo anche alle iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione (sentenza 176/1992 Corte Costituzionale) e poi agli atti documenti e provvedimenti di separazione personale dei coniugi (Corte Costituzionale 154/1999). La Circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, ha precisato che la ragione dell’agevolazione sta nell’esigenza di facilitare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale. Sono visti con favore dunque tutti gli accordi che regolano la crisi coniugale, non solo in relazione ai contenuti necessari come il mantenimento o l’affidamento dei figli, ma anche rispetto a contenuti eventuali come appunto il trasferimento di beni immobili.

Quando l’accordo è raggiunto in Ucraina in caso di divorzio tra la coniuge locale ed il marito straniero.

Da premettere che il contratto prematrimoniale è un’anticipazione di accordo. Pertanto, ben una parte può pretendere che detto accordo sia riportato in sentenza.

Nel caso in esame, i coniugi avevano stipulato davanti al notaio straniero un apposito atto per definire gli accordi patrimoniali nell’ambito della domanda di divorzio secondo la procedura prevista dalla legge locale, e conclusa con sentenza del Tribunale, decidendo il trasferimento dall’uno all’altro coniuge degli immobili comprati dalla coppia in Italia. Qui entra in gioco la legge sull’ordinamento del Notariato e degli archivi notarili (Legge 16 febbraio 1913, n. 89) in base alla quale l’utilizzo in Italia di atti pubblici rogati e scritture private autenticate all’estero è subordinato al preventivo deposito degli stessi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio italiano. L’art. 68 del regolamento di esecuzione dell’ordinamento notarile (R.D. 1326/1914) prevede poi che il notaio debba ricevere in deposito, in originale o in copia, gli atti rogati all’estero debitamente legalizzati, redigendo apposito verbale, e annotandolo a repertorio. La redazione del verbale e l’annotazione a repertorio recepiscono l’atto straniero e lo rendono utilizzabile in Italia. Trasformando formalmente l’atto straniero in atto proprio del notaio italiano, questi sarebbe normalmente obbligato a chiedere la registrazione e il pagamento della relativa imposta, oltre a riportare nel verbale le necessarie attestazioni di conformità urbanistica e catastale. Ma dato che in questo caso il deposito presso il notaio italiano costituisce condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio contratti all’estero, quindi non esclusa l’Ucraina, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l’esenzione del relativo atto dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, così come stabilito dall’art. 19 della L. 74 del 1987.

Lo Studio è in grado di offrire una consulenza e stipula di patti prematrimoniali basata sull’enorme esperienza nel settore, specie con celebrazioni miste Italia-Ucraina o con il concretizzarsi di famiglie cosiddette allargate.

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