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Sottrazione internazionale dei figli minori in Ucraina. 

Lo Studio legale internazionale per l'Ucraina  "LegalGB Law Firm LLC",

assiste nei casi di sottrazione internazionale e rapimento dei figli minori trattenuti contro la volontà dell'altro genitore in Ucraina.

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Premessa.

La questione inerente la sottrazione interazionale di minori ucraina è grave, difficile e osteggiata in Ucraina, inutile è negarlo. Questo non significa che un genitore disperato debba a priori rinunciare alle azioni permesse dall'ordinamento giuridico internazionale, ma, allo stesso tempo, è necessario comprendere sin da subito qual è il panorama con cui ci si andrà a confrontare, onde non trasformare le illusioni in pesanti delusioni. A proposito, troppo spesso questo Studio viene contattato da soggetti coinvolti in determinati problemi sia direttamente (genitori e parenti) o indirettamente (studi legali, enti di assistenza, associazioni e simili), che legge alla mano, hanno la certezza matematica della quasi immediata soluzione della procedura. Ci preme dirlo: non è così! 

L'Ucraina è uno stato forte dal punto di vista di diritto e tutela i propri cittadini, tanto con la costituzione vigente che con i fondamenti del codice penale. I richiami a casi risolti in altri Stati, anche limitrofi, sono destituiti di ogni fondamento. Sarebbe come affermare che la giurisprudenza di uno Stato indipendente ha effetti in altri. 

Quanto espresso deriva dalla valutazione di due concetti di diritto essenziali per l'Ucraina: 

1)  (art. 7, comma 2, codice penale ucraino vigente) Se le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo (i cittadini di Ucraina e apolidi che risiedono permanentemente in Ucraina) hanno commesso reati al di fuori dell'Ucraina, i reati non possono essere perseguiti in Ucraina per questi crimini;

2)   (art. 124 costituzione ucraina vigente) le funzioni giudiziarie non possono essere delegate ad organi diversi dai tribunali statali.

Le considerazioni di diritto ucraino che precedono, sono i fondamentali per comprendere la situazione inerente la sottrazione di figli minori in Ucraina. Le denunce penali fatte all'estero, ad esempio la Sezione 278/5 della legge penale della California o all'art. 574bis del codice penale italiano, per il richiamo al citato articolo 7, del codice penale ucraino, in Ucraina non hanno effetto, poiché trattasi di fattispecie non previste dall'ordinamento giuridico ucraino. Inoltre non possono essere riconosciute valide in Ucraina in virtù dell'art. 124, della costituzione. Per un migliore approfondimento è consigliabile visitare la pagina   “diritto penale internazionale e l’Ucraina”.

Ad oggi, la strada consigliata da questo Studio è di rivolgersi ad esperti "veri" sia di diritto dell'Ucraina che internazionale, integrato e comunitario, prima di dar seguito ad azioni "frettolose e dilettantesche", che spesso risultano controproducenti. Basta comprendere un punto  tra i tanti. La madre ucraina denunciata penalmente all'estero (fuori dall'Ucraina), ha titolo -di legge- per rifiutarsi di tornare nello Stato in cui è stata eseguita la sottrazione del minore, per timore di essere coinvolta in un processo penale per un reato non contemplato dal sistema giudiziario ucraino e quindi non costituente reato. Allo stesso tempo, chi ha sottratto il minore recandosi in Ucraina o trattenendolo contro la volontà dell'altro genitore, ha titolo sempre -di legge- per eccepire che il minore non può discostarsi dalla madre nel timore di una contro sottrazione in proprio danno. Un corto circuito giuridico privo di uscite vincenti. 

Il preambolo che precede ha la finalità di far comprendere che quanto in discorso richiede che determinate prestazioni siano elargite esclusivamente da professionisti adeguati che, pertanto, impongono un impegno economico non enorme, comunque importante e non alla portata di tutti. Non sono previsti aiuti statali per i servizi inerenti la sottrazione internazionale  di minori in Ucraina. Inoltre, la pratica  impone di procacciarsi un quantitativo di documentazione e certificati ufficiali tanto nello Stato di provenienza che in Ucraina non indifferente e costringe gli incaricati di seguire il procedimento con continui spostamenti verso  zone anche remote di questo enorme Stato.

Per chi non comprende, non vuole o può accettare queste dinamiche, ci spiace dirlo, la realtà è questa.

Lo Studio è a disposizione per la consulenza ed assistenza legale in merito alla sottrazione internazionale di minori in Ucraina, per tutelare l'assistito in ogni azione a tutela propria e del minore, tanto nello Stato di provenienza che in Ucraina. 

 

I rimedi permessi dalla legge contro la sottrazione internazionale di minore.

1) formalizzare denuncia avanti le autorità incaricate di riceverne, quali ad esempio: polizia, autorità consolare o polizia locale. Lo Studio consiglia di sporgere denuncia anche avanti le autorità dell'Ucraina;

2) rivolgersi al ministero della Giustizia - Autorità centrale e  formalizzare l'istanza di sottrazione ai sensi e per gli effetti della Convenzione dell'Aja del 1980. Si badi bene, la comunicazione di sottrazione al ministero competente è l'unico atto in cui la parte offesa ha la possibilità di indicare fatti e circostanze che dovranno essere provate nel successivo giudizio. Pertanto un ricorso incompleto può pregiudicare il successivo iter. In caso di difficoltà lo Studio può offrire consulenza e redigere gli atti necessari;

3) munire gli atti e documenti, ove necessario, di postille dell'AIA;

4) far pervenire il tutto allo Studio, unitamente ad una procura che provvederà lo Studio di inviare, da sottoscrivere con firma autentica in comune o notaio e munita successivamente di postille dell'AIA. Per l'invio servirsi di corrieri internazionali;

5) lo Studio si attiverà tanto in ambito diplomatico/consolare che con intervento al ministero della Giustizia dell'Ucraina per velocizzare il caso. Infatti, data la mole di pratiche in tal senso spesso l'iter risulta lento presso le Autorità dell'Ucraina;

6) intervento dello Studio finalizzato a rintracciare il minore e tentare un primo contatto volto ad un accordo anche extragiudiziale;

7) in caso di fallimento di accordo extragiudiziale per il rimpatrio dei figli e minori sottratti dall'estero in Ucraina: ricorso alle autorità dell'Ucraina. 

Procedura nella sottrazione internazionale di minori in Ucraina.

La fase istruttoria nello Stato di provenienza fuori dall'Ucraina.

Dato che l'Ucraina ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980, il soggetto che lamenta la sottrazione deve contattare quanto prima l'autorità centrale dello Stato ove è avvenuta la sottrazione del minore, per avviare la procedura in Ucraina dove il figlio è stato condotto.
Immediatamente dopo il primo contatto, la segreteria dell’autorità centrale dello Stato ove è avvenuta la sottrazione del minore fornisce i moduli da compilare e le relative istruzioni.

Il soggetto che lamenta la sottrazione deve fornire i documenti per identificare il minore (certificati anagrafici, fotografie, eccetera), per chiarire il suo rapporto con il minore (ad esempio, il provvedimento giudiziario che stabilisce il regime di affidamento) e per provare l’effettiva residenza abituale del minore nello Stato di provenienza, ad esempio in America o Italia (ad esempio l’attestato di frequenza alla scuola che il minore frequentava prima della sottrazione, l’attestato del medico pediatra che comprovi la continuità della presa in carico sanitaria).

Il soggetto che lamenta la sottrazione deve anche indicare, ove ne sia a conoscenza, l’indirizzo in Ucraina presso cui potrebbe trovarsi il minore e il nome delle persone che potrebbero essere in qualche maniera coinvolte nella sottrazione.

Ricevuti i moduli compilati con tutti i documenti necessari tradotti nella lingua ucraina, l’autorità centrale dello Stato di provenienza, esamina preliminarmente la sussistenza dei requisiti della domanda e, se la valutazione è positiva, invia l’istanza all’autorità centrale dell'Ucraina in cui si trova il minore sottratto.

La fase istruttoria in Ucraina.

L’autorità centrale dell'Ucraina attiva le ricerche per la localizzazione del bambino e ne comunica il risultato all’autorità centrale dello dello Stato ove è avvenuta la sottrazione del minore, insieme al resoconto delle dichiarazioni del genitore sottrattore. Sempre in questa prima fase, l’autorità centrale incoraggia la composizione amichevole del contrasto e il ritorno del minore nello Stato di provenienza. 
Spesso è incentivato il ricorso alla mediazione familiare presso strutture specializzate.

La fase giudiziaria in Ucraina.

Se il genitore sottrattore non rimpatria volontariamente il minore, la fase successiva è l’attivazione della procedura giudiziaria in Ucraina per ottenere l’ordine di ritorno. In quel caso, pur se con la continua collaborazione delle Autorità consolari dello Stato di provenienza, sarà lo Studio a eseguire le attività necessarie. 

Lo Studio presta la massima e dovuta attenzione a questi casi. Per ogni informazione e disponibile tramite i contatti elencati nell'apposita pagina. Qualora occorra, lo Studio è disponibile per la consulenza ed attività legale di tutti gli adempimenti sopra illustrati. 

Recupero figli minori contesi, sottratti e trattenuti illecitamente in Ucraina:

Convenzione dell'Aja del 1980.

Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore viene illecitamente condotto all’estero da chi non esercita la potestà esclusiva (esempio della madre contro la volontà del padre), senza alcuna autorizzazione ovvero, non viene ricondotto volutamente nel Paese di residenza abituale (Europa Unita, USA, ecc. ecc.) a seguito di un soggiorno in altro Stato. 

Ad oggi i casi a livello mondiale di sottrazione ufficializzati in attesa di soluzione sono numerosi, circa 70000. A questi vanno sommati i casi non ufficializzati in cui un genitore preferisce non adire le opportune sedi, nella speranza di una soluzione bonaria o che rinunciano a farsi valere. La rinuncia deriva spesso dalla resa di un genitore o dal fatto che lo stesso si crea una nuova famiglia, spesso con altra ucraina, da cui deriva altra prole e quindi il disinteresse verso i figli ottenuti con l'altra partner.  L'esperienza inerente i genitori che preferiscono il "fai da te", sono deleterie e controproducenti. Nella quasi totalità dei casi, le madri ucraine che percepiscono una debolezza dell'altro genitore, ed in questo sono molto attente, usano il tempo a proprio favore facendo inserire il minore nel tessuto sociale dell'Ucraina. Noti sono i casi in cui essendo passato troppo tempo dall'arrivo del minore in Ucraina, con conseguente apprendimento della lingua, amici e scuola, gli assistenti sociali anche di parte estera, hanno dovuto "purtroppo" ammettere che il minore risultava perfettamente inserito e sarebbe stato traumatico per lo stesso un allontanamento. In altre parole "lontano dagli occhi, lontano dal cuore". 

Purtroppo, c'è da dire che l’Ucraina è tra le prime nazioni moderne progredite per sottrazione internazionale di minori tra genitori. La distanza tra gli Stati, colmata con gli attuali mezzi di spostamento, la facilità di conoscenza con mezzi quali internet, social, chat, l’affinità di usi e costumi, il noto fascino delle donne ucraine, fa sì che i matrimoni o rapporti misti tra stranieri e Ucraina siano in continuo aumento. Allo stesso tempo, troppo spesso alcune donne ucraine, all’insorgere di problemi di coppia che presagiscono la separazione, divorzio o comunque la fine di un rapporto anche economicamente per loro vantaggioso, usano spesso sottrarre il minore per finalità non sempre affettive, ma chiaramente ritorsive ed economiche.

La  tutela prevista per questi casi è contenuta dalla Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. L'Ucraina è membro di tale Convenzione, pertanto un cittadino non ucraino potrà richiedere il rimpatrio del proprio figlio ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, salvo che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla stessa Convenzione.

La domanda, ove la sottrazione sia già avvenuta, il genitore o il titolare del diritto di affido può: valutare di sporgere denuncia presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti e rivolgersi all’ Autorità Centrale presso il Ministero della giustizia dello Stato di origine ove è avvenuta la sottrazione del minore. Se ne ricorrono i presupposti, attraverso l’Autorità Centrale, è possibile proporre un’istanza di ritorno del minore oppure un’istanza per regolamentazione del diritto di visita.

È possibile rivolgersi al Ministero degli Esteri dello Stato ove è avvenuta la sottrazione del minore, nel caso in cui un minore sia sottratto e condotto all’estero, qualora si renda necessaria un’assistenza di tipo consolare. 

La denuncia anzidetta darà luogo ad un'attività di localizzazione del minore sul territorio ucraino da parte delle autorità locali. Cosa non sempre facile e scontata. Una volta che viene localizzato il minore, le autorità ucraine notificheranno al genitore ucraino la richiesta di rimpatrio avanzata dall'altro genitore e tenteranno di giungere ad un rimpatrio volontario. Nel caso in cui il genitore si opponga al rimpatrio si instaura un giudizio innanzi al tribunale ucraino territorialmente competente.

In tale giudizio, di norma, dovrebbero essere prese in considerazione soltanto le circostanze della sottrazione e l'esistenza o meno delle eccezioni all'applicazione della Convenzione. Ad esempio, che la Convenzione dell'Aja non si applica se la richiesta è avanzata quando è trascorso più di un anno dalla sottrazione (salvo rare eccezioni), oppure quando il rimpatrio del minore in Italia possa rappresentare una fonte di pericolo per il minore sia pur essenzialmente traumatico dal punto di vista psicologico.

Infine, alla Convenzione dell'Aja del 1980 non si ricorre soltanto per i casi di sottrazione, ma anche quando uno dei genitori nega qualsiasi contatto tra il figlio e l'altro genitore. Anche in questo caso sarà possibile chiedere il ripristino del diritto di visita ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980.

La richiesta di rimpatrio o del ripristino del diritto di visita ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, non pregiudicano la possibilità di ricorrere ai rimedi interni dello Stato di origine, sia di diritto civile che di diritto penale previsti dal diritto straniero e ucraino.

Nell’ottica di prevenire la sottrazione di un minore è opportuno:  informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato dell’Ucraina; far riconoscere in Ucraina l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore ottenuto in Italia (o nel Paese di residenza), ovvero avviare direttamente in Ucraina analoga procedura; far sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro alla data stabilita; chiedere al giudice competente di vietare l’espatrio del minore e/o dell’altro genitore senza il consenso dell’altro; non concedere l’assenso al rilascio del passaporto del minore ovvero revocare l’assenso a suo tempo rilasciato.

Solo con un ricorso mirato e presentato tempestivamente avanti le Autorità anche ucraine può portare a risultati tangibili. Lo Studio segue la linea di una azione a tenaglia: da una parte l’attività diplomatica e dall’altra quella giudiziaria dell'Ucraina. Sarebbe un errore imperdonabile concedere alla persona sottraente il minore la possibilità di tutelarsi in Ucraina con una sentenza locale a sé favorevole. In quel caso, le forse di polizia ucraine sarebbero impossibilitate ad intervenire, poiché, mai andrebbero conto le loro Autorità giudiziarie!  

 

Conclusioni sulla sottrazione internazionale di minori in Ucraina e la competenza del rispettivo tribunale ucraino.

Riassumendo quanto sopra, il diritto del ricorrente straniero contro una cittadina ucraina, di adire un tribunale ucraino con una richiesta di privazione della potestà genitoriale di uno dei genitori, dipende dal fatto che quest'ultimo abbia un luogo di residenza permanente sul territorio dell'Ucraina, pertanto l'attore dovrà dare prove necessarie, che confermeranno il fatto che il convenuto ha un luogo di residenza permanente in Ucraina. In tal caso, uno straniero, potrà rivolgerti al tribunale ucraino secondo le regole della Parte 1 Art. 27 e parte 9, 10 dell'art. 28 del codice di procedura civile dell'Ucraina , ovvero nell'ultimo luogo di residenza registrato noto dell'imputata/convenuta in Ucraina, ma allo stesso tempo sarà necessario fornire prove che confermeranno che l'imputato era effettivamente registrato presso indirizzo specificato nella domanda di privazione della potestà genitoriale.

Troppo spesso i genitori disperati sono propensi al fai da te, trovandosi in pratica sempre, all’esito delle loro azioni istintive, scoordinate e controproducenti in condizioni disperate ed irrimediabilmente compromesse. Non c'è peggior errore che salire in fretta e furia sul primo aereo disponibile per giungere in Ucraina. Capita di frequente che persone che  non conoscono l’Ucraina, né la lingua, si avventurano credendo di poter fare l’impossibile e portare con sé il minore conteso. Una donna ucraina che si vede piombare improvvisamente in Ucraina l'ex, ha già idea del perché della visita e, quindi, chiede immediatamente l'intervento della polizia locale, spesso adducendo in maniera calunniosa di essere stata maltrattata se non addirittura aver subito violenza, di contro il malcapitato non ha mezzi né per spiegarsi, né per difendersi. 

 

 Per riassumere: lo Studio in merito a quanto esposto sul punto della sottrazione internazionale di minori in Ucraina, portati o trattenuti fraudolentemente in Ucraina, ha un’ampia conoscenza della legge di riferimento in Ucraina è abilitato ad esercitare tutti i diritti degli assistiti avanti tutti i tribunali e le corti dell'Ucraina. Lo Studio all’occorrenza può assistere in Giudizio e presentare istanze, ricorsi, produrre documenti e visure, validare registri, registrare soggetti singoli, sodalizi e domande. 

 

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