Riconoscimento ed esecuzione di atti giudiziari ucraini in Italia ed opposizione e revisione degli stessi.
Azioni in Italia contro il riconoscimento delle sentenze sfavorevoli emesse in Ucraina.
Molto spesso questo Studio riceve incarichi per lo svolgimento di adeguata difesa tanto in Ucraina che in Italia per decisioni sfavorevoli di tribunali ucraini. I casi più pregnanti sono di lesione del diritto di difesa o l’applicazione di normativa contraria ed incompatibile con quella italiana.
Uno dei temi più discussi in ambito di diritto integrato e comparato italo/ucraino è il valore di una sentenza ucraina che dispone il mantenimento basato sul contratto matrimoniale in Ucraina o sull'affidamento dei figli in maniera dissonante con il diritto internazionale, i maggiori trattati internazionali e le sentenze della Corte EDU. È ovvio che quanto in discorso rappresenta un dibattito costante tra i giuristi esperti di tali tematiche, che contrappone chi favorevole alla registrazione della sentenza in Italia con possibilità di essere impugnata avanti il tribunale italiano ordinario per la revisione delle condizioni stabilite in sentenza e chi ritiene di converso, che comune sia possibile impugnare anche la registrazione in Italia per contrasto con l’ordine pubblico.
Questo Studio dopo anni di esperienza in tema di rapporti con il riconoscimento in Italia di sentenze dell’Ucraina, pur propendendo per la prima ipotesi sopra espressa, ritiene che sia doveroso impugnare le sentenze ucraine ingiuste di cui si chiede il riconoscimento in Italia, in primis avanti la competente corte di appello e, solo nel caso la corte adita non convenga sulle eccezioni addotte, avanti il competente tribunale italiano. In altre parole, non occorre lasciar nulla di intentato.
A parere dell'avv. Benedetto, appare più logico che il procedimento vada rivolto al tribunale per la revisione, poiché l’atto dal punto di vista meramente formale non è contrario, apparentemente, all’ordine pubblico, ma solo intrinsecamente, poiché basa la propria decisione ed emanazione di effetti su presupposti di legge incompatibili col sistema giuridico italiano. Dall’altra parte, sempre più corti di appello non si limitano ad una valutazione superficiale (formale), ma se adeguatamente stimolate entrano nel merito della decisione ucraina.
L’articolo 64, della legge 218/95, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera, quindi anche quella emessa da un tribunale dell’Ucraina, è riconosciuta in Italia quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano. Pertanto, questo punto è rispettato dall’ordinamento ucraino in tema di sentenze (ndr);
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa. Anche questo punto, salvo questioni da valutare caso per caso, si può ritenere che nella stragrande maggioranza dei casi è rispettato dai tribunali dell’Ucraina (ndr);
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge. Il problema è risolto, poiché con la nuova legge entrata in vigore dal 2018, in Ucraina è obbligatoria la difesa tecnica con avvocato abilitato alla professione forense, pertanto si dà per scontato che l’utente italiano si sia difeso con un professionista regolarmente esercente (ndr);
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Questo è il punto dirimente di molte richieste di riconoscimento ed esecuzione di sentenze ucraine.
Le modifiche delle condizioni di divorzio in Italia stabilite da sentenza ucraina: mantenimento ed affido di figli in Ucraina.
Il matrimonio celebrato all’estero dai genitori della prole minorenne, quindi, deve considerarsi valido in Italia, anche se non trascritto, ai sensi dell’art. 19 del DPR 3 novembre 200 n. 396, e, lo stesso dicasi per la sentenza di divorzio emessa da un tribunale dell’Ucraina, che, pur se non trascritta, deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell’art. 61 L. 218/1995, sussistendo i principi sopra elencati.
Ciò posto, esiste il diritto della parte ricorrente in Italia, di ottenere la modifica del provvedimento reso dal tribunale ucraino, con riguardo alla revisione del contributo al mantenimento ed anche per la prole minorenne. Il tribunale italiano, inoltre, investito della modifica delle condizioni di divorzio, affido dei figli e mantenimento emesse in Ucraina, ha la facoltà di pronunciarsi non soltanto sui rapporti personali tra i coniugi bensì anche sulle questioni incidentali ad essi ricollegate, tra quali rientrano quelle in materia alimentare anche con riguardo ai rapporti verso i figli.
Infine, il Giudice italiano può valutare, ai sensi degli artt. 337 quinquies c.c. e 5 e 6 L. 898/70, presupposti e circostanze già esistenti al momento della decisione straniera che non siano state considerate secondo la legislazione straniera ovvero il sopravvenuto mutamento delle circostanze, ai fini della richiesta revisione, con conseguente applicazione della legge italiana alla fattispecie.
Il principio della non contrarietà all'ordine pubblico interno italiano, ai fini della trascrizione degli atti di stato civile e delle sentenze formate in Ucraina: il problema del contratto matrimoniale ed affido dei figli in Ucraina.
Uno dei problemi dibattuti è la validità di una sentenza che dispone il mantenimento, l'affido dei figli minori o l’assegnazione di beni tra i coniugi che vada eseguita in Italia e basata esplicitamente su un contratto matrimoniale. A parere di questo Studio, l'ordine pubblico non è leso dal contratto matrimoniale, ma, in quanto istituto sconosciuto all'ordinamento giuridico italiano, a differenza di quello ucraino, va disapplicato. In altre parole, non solo si ledono i principi generali del sistema giuridico italiano, ma anche quelli del diritto di difesa. Infatti, in caso di patto matrimoniale, avanti il giudice ucraino è impossibile articolare una difesa di diritto disancorata dal contratto stesso. Da non dimenticare che il rispetto del diritto di difesa è il presupposto principale del riconoscimento di un atto ucraino in Italia.
Giova precisare che il contratto matrimoniale e/o patto prematrimoniale in Ucraina non trova riconoscimento nella legge italiana.
L'art. 18 del d.P.R. n. 396/2000, titolato "casi di intrascrivibilità", prevede che gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico. Con riguardo alle sentenze straniere, l'art. 1, comma 1, lettera g), della Legge n. 218/1995, ne prevede il riconoscimento in Italia, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Ed ancora gli artt. 65 e 66 della medesima Legge n. 218/1995, riguardanti il riconoscimento di provvedimenti stranieri rispettivamente, di giurisdizione volontaria e concernenti la capacità delle persone nonché l'esistenza di rapporti o di diritti della personalità, ugualmente si pronunciano nel riconoscerne la validità purché non siano contrari all'ordine pubblico. Queste le fonti normative che, con particolare riferimento agli atti di stato civile ed alle sentenze pronunziate all'estero, richiamano il principio della non contrarietà all'ordine pubblico, in mancanza del quale si rende impossibile rendere efficaci gli effetti di quegli atti.
Esiste dunque una problematica che, potrà essere sviscerata solo caso per caso, essendo praticamente impossibile elencare tutti gli elementi e fattori che, per ciascun tipo di atto o sentenza di qualsiasi natura, possono annoverarsi tra quelli che configurano la contrarietà all'ordine pubblico.
L'ordine pubblico risulta formato da quell'insieme di principi, desumibili dalla Carta Costituzionale o, comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l'intero assetto ordinamentale siccome immanenti ai più importanti istituti giuridici quali risultano dal complesso delle norme inderogabili provviste del carattere di fondamentalità che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative, tali da caratterizzare l'atteggiamento dell'ordinamento stesso in un determinato momento storico e da formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia.
Principi che devono essere rispettati "sempre", anche se il rapporto è sottoposto ad una legge straniera, costituendo il limite "generale" all'applicazione di detta legge conseguente al normale funzionamento delle norme di diritto internazionale privato ed avendo la funzione di evitare l'inserimento nel diritto interno di valori giuridici, stranieri appunto, in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Indubbiamente, oltre al contratto matrimoniale si può ritenere che ad esempio, disporre un affido di minori alla sola madre ucraina per motivi esclusivamente nazionalistici, sia contrario all'ordine pubblico.
Ovviamente, ogni caso va valutato analiticamente a sé da giuristi esperti del settore e con una forte coscienza del diritto integrato italiano, comunitario ed ucraino.